AGCM: AVVIATE ISTRUTTORIE NEI CONFRONTI DI SKY E DAZN

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato, su segnalazione di singoli consumatori e di alcune Associazioni di consumatori, due procedimenti istruttori per presunte pratiche commerciali scorrette e possibili violazioni dei diritti dei consumatori nei confronti di SKY Italia S.r.l. e di Perform Investment Limited e Perform Media Services S.r.l. (ovvero Gruppo Perform con nome commerciale DAZN) con riferimento alla commercializzazione dei pacchetti delle partite di calcio per la stagione 2018/2019.

Secondo l’Autorità, la società SKY avrebbe adottato modalità di pubblicizzazione dell’offerta del pacchetto calcio per la stagione 2018-2019 che, in assenza di adeguate informazioni sui limiti dell’offerta relativi alle fasce orarie, potrebbero avere indotto i nuovi clienti ad assumere una decisione commerciale non consapevole.

Per quel che riguarda i clienti già abbonati al pacchetto calcio, la condotta di SKY potrebbe presentare profili di aggressività in quanto – a fronte di un significativo ridimensionamento del pacchetto in relazione al numero delle partite trasmesse e in assenza dell’informativa sulla possibilità di recedere dal contratto senza penali, costi di disattivazione e senza la restituzione degli sconti fruiti – il professionista avrebbe indotto tali soggetti a rinnovare l’abbonamento nell’erroneo convincimento che l’offerta non fosse mutata.
SKY potrebbe altresì avere violato l’articolo 65 del Codice del consumo non avendo acquisito il consenso del consumatore rispetto alla nuova opzione del pacchetto calcio 2018/2019.

Quanto alle società del gruppo Perform (anche DAZN), sono oggetto di attenzione, da un lato, l’enfasi data al claim “quando vuoi, dove vuoi”, che farebbe intendere al consumatore di poter utilizzare il servizio ovunque si trovi, omettendo le limitazioni tecniche che potrebbero impedirne o renderne difficoltosa la fruizione; dall’altro, i messaggi che indicherebbero la possibilità di poter fruire di un “mese gratuito” di offerta del servizio “senza contratto”, mentre in realtà il consumatore stipula un contratto per il quale è previsto il rinnovo automatico, con conseguente esigenza di esercitare l’eventuale recesso per non rinnovarlo.

Inoltre, l’iscrizione per la fruizione gratuita del primo mese comporta l’automatico addebito dell’importo per i mesi successivi, in quanto il consumatore, creando l’account, darebbe inconsapevolmente il proprio consenso all’abbonamento al servizio, dovendosi attivare per esercitare il recesso e quindi evitare gli addebiti automatici.

Tali comportamenti potrebbero integrare distinte pratiche commerciali scorrette in violazione degli artt. 21, 24 e 25 del Codice del Consumo, presentando sia profili di ingannevolezza rispetto alle informazioni comunicate dal professionista in merito alle caratteristiche tecniche di fruibilità del pacchetto e alle modalità di adesione all’offerta, che profili di aggressività, in quanto il professionista potrebbe aver esercitato un indebito condizionamento nei confronti dei consumatori che, accettando l’offerta per fruire gratuitamente il primo mese del servizio, potrebbero subire un addebito automatico quale conseguenza della sottoscrizione inconsapevole di un contratto.

http://www.agcm.it/stampa/comunicati/9474-ps11232-ps11233-calcio-avviate-istruttorie-nei-confronti-di-sky-e-dazn.html

SECONDA MORAL SUASION PER INFLUENCER: PUBBLICITA’ OCCULTA VIETATA SEMPRE, ANCHE SUI SOCIAL NETWORK

A distanza di un anno dalla prima azione, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta nuovamente sul fenomeno dell’influencer marketing nei social media.

Tale fenomeno è, infatti, sempre più diffuso e rappresenta una modalità consolidata di comunicazione, consistente nella diffusione su blog, vlog e social network (come Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, Snapchat, Myspace) di foto, video e commenti da parte di blogger e influencer che mostrano sostegno o approvazione (endorsement) per determinati brand, generando un effetto pubblicitario. Tale forma di comunicazione, inizialmente utilizzata da personaggi di una certa notorietà, si sta diffondendo presso un numero considerevole di utenti dei social network anche con un numero di follower non particolarmente elevato.

Poiché l’influencer marketing può dar luogo a forme di pubblicità occulta, nel proprio intervento del 2017, l’Autorità aveva sollecitato tutti gli operatori coinvolti a vario titolo nel fenomeno a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo, fornendo adeguate indicazioni atte a rivelare la reale natura del messaggio, laddove esso derivi da un rapporto di committenza e abbia una finalità commerciale, ancorché basato sulla fornitura gratuita di prodotti.
La risposta al primo intervento dell’Autorità del 2017 è stata positiva. Gli influencer e le imprese coinvolte hanno modificato le proprie condotte in senso più trasparente per i consumatori: si è osservato un maggior utilizzo di hashtag e riferimenti idonei a rivelare la natura pubblicitaria delle comunicazioni. Inoltre, l’Autorità ha rilevato un’evoluzione degli strumenti disponibili sui social network e delle modalità con le quali imprese e influencer possono raggiungere i consumatori. In particolare, le piattaforme di social network mettono a disposizione degli influencer specifici strumenti per rendere manifesto agli utenti il rapporto di sponsorizzazione. I titolari dei brand, a loro volta, possono utilizzare strumenti di notifica e controllo dei richiami ai propri marchi.

In questo secondo intervento, rivolto principalmente a influencer con un numero di follower non elevatissimo, ma pur sempre di rilievo, l’Autorità dopo aver ricordato che la pubblicità deve essere chiaramente riconoscibile come tale, affinché l’intento commerciale di una comunicazione sia percepibile dal consumatore, ha evidenziato come il divieto di pubblicità occulta abbia portata generale e debba, dunque, essere applicato anche con riferimento alle comunicazioni diffuse tramite i social network, non potendo gli influencer lasciar credere di agire in modo spontaneo e disinteressato se, in realtà, stanno promuovendo un brand.
Sotto tale profilo, se da un lato la visualizzazione di prodotti unitamente al posizionamento sull’immagine di un tag o un’etichetta che rinviano al profilo Instagram o al sito del brand sono idonei ad esprimere un effetto pubblicitario; dall’altro, la mancanza di ulteriori elementi può non rendere evidente per tutti i consumatori l’eventuale natura promozionale delle comunicazioni.
L’Autorità ha pertanto ricordato i criteri generali di comportamento e ha chiesto che sia sempre chiaramente riconoscibile la finalità promozionale, ove sussistente, in relazione a tutti i contenuti diffusi mediante social media, attraverso l’inserimento di avvertenze, quali, a titolo esemplificativo e alternativo, #pubblicità, #sponsorizzato, #advertising, #inserzioneapagamento, o, nel caso di fornitura del bene ancorché a titolo gratuito, #prodottofornitoda; diciture alle quali far sempre seguire il nome del marchio.

In ragione dell’ampiezza e del proliferare dei contenuti sui social network, l’Autorità continuerà a monitorare il fenomeno adottando le misure valutate di volta in volta più opportune per contrastarlo.

http://www.agcm.it/stampa/comunicati/9449-seconda-moral-suasion-per-influencer-pubblicità-occulta-vietata-sempre,-anche-sui-social-network.html

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